Cassazione, sezione VI penale, Sentenza 4.6.2010 n. 32562
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza in data 19 giugno 2006 del Tribunale di Ravenna, appellata da S.E., che condannava alla pena di quattro mesi di reclusione in quanto colpevole del solo reato di cui all’art. 388 c.p., perchè – ostacolando lo stabilirsi dei rapporti affettivi tra la figlia infra-quattordicenne T. G., negando pretestuosamente al padre l’esercizio del diritto di visita – frustrava l’esecuzione del provvedimento giudiziale relativo all’affidamento dei minori, adottato dal Tribunale dei minori di dell’Emilia Romagna.
Mentre, la Corte di merito assolveva l’imputata dal delitto di sottrazione di minori, per il quale vi era stata condanna in primo grado, non sussistendone gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice per la configurazione anche di tale reato.
La Corte d’appello, inoltre, condannava l’imputata al risarcimento del danno, liquidato in Euro 3.000,00.
Rilevava la Corte di appello che la prova della responsabilità dell’imputato derivava, anzitutto, dalla testimonianza del padre della piccola, T.A., il quale, nonostante alcune imprecisioni dovuto al lungo periodo di durata della condotta, ha riferito della violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale dei minori, e poi dalle circostanze riferite dall’assistente sociale M., del maresciallo Ma. E di tale G.I..
In base a tali testimonianze, per il giudice d’appello, è ampiamente provata l’elusione del predetto provvedimento che può concretizzarsi anche in un solo atto....
LaPrevidenza.it, 04/10/2010
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