Privilegiata: linea dura per le domande presentate fuori termine
Corte dei Conti Appello, Sentenza 1 luglio 2004 n° 222
La seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con la Sentenza n. 222/04 depositata il 1/7/2004, che qui si commenta, ha riconfermato un orientamento restrittivo in materia che era stato, diciamo così, mitigato negli ultimi anni.
Si tratta di questo. L'art. 169 del T.U. del 29/12/1973 n. 1092 (che ha recepito il vecchio art. 9, 1° comma del d. lgt. n. 497/1916) letteralmente prescrive: " la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza della infermità o delle lesioni contratte".
Poichè, nel corso degli anni e dei decenni, tanti, avendo contratto una infermità in costanza di servizio, per inesperienza od ignoranza delle leggi, hanno lasciato trascorrere i cinque anni senza presentare la domanda, la giurisprudenza ha affermato il principio che "per la presa in considerazione della domanda di pensione privilegiata, che sia presentata oltre il quinquennio dalla cessazione del servizio - deve essere avvenuto, durante il servizio o comunque nel quinquennio successivo, l'accertamento, anche con esito negativo, "allo stato degli atti", della dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale si chiede il trattamento di privilegio".
Col tempo, quindi, il problema si è spostato sulla interpretazione del termine "constatazione della infermità", nel senso che alcune sentenze hanno sempre preteso, appunto, che nei cinque anni, l'infermità sia stata constatata con la prescritta procedura medico legale - cioè, col giudizio, ancorchè negativo, sulla dipendenza da causa di servizio - altre invece (vedi, per tutte, la Sentenza n. 137/2000/A del 14 aprile 2000 della stessa Sezione Seconda Centrale d'Appello) hanno ritenuto sufficiente che "la stessa infermità sia stata clinicamente constatata nel corso del servizio".
In altre parole, poichè lo scopo della norma è far sì che l'Amministrazione abbia agli atti gli elementi per esaminare la domanda anche se tardiva (ricoveri in strutture militari in costanza di servizio, verbali delle Commissioni Mediche Ospedaliere, proposte a rassegna, ecc...) non è necessario che un solerte funzionario abbia apposto un timbro con su scritto "si o no dipendente da causa di servizio" quando le patologie denunciate sono "state oggetto di formale accertamento (con relativa diagnosi e provvedimento medico legale) nelle apposite strutture sanitarie militari".
Disgraziatamente, come abbiamo detto all'inizio, la Corte dei Conti è tornata sui suoi passi ed ha statuito che: "poichè dall'acquisito fascicolo amministrativo non risulta che l'appellante durante il servizio militare o nel quinquennio successivo abbia subìto ad opera delle competenti autorità militari accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio della dedotta infermità, sia pure con giudizio negativo "allo stato degli atti"; nè che nello stesso periodo abbia presentato domande rivolte a conseguire un tale accertamento, l'appello deve essere respinto."
Auspicando che la Corte dei Conti ritorni in futuro sull'interpretazione meno severa della norma (che, ricordiamolo, oppone una decadenza alla ....imprescrittibilità del diritto a pensione, sancito dall'art. 5 dello stesso T.U. 1092/1973), possiamo dare un solo consiglio: non appena viene contratta una infermità in servizio, non aspettare i cinque anni e neanche i sei mesi (termine breve per richiedere l'equo indennizzo!), ma presentare subito la domanda per chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'equo indennizzo, e, al termine del servizio stesso, la pensione privilegiata ordinaria! (Avv. Massimo Cassiano)
LaPrevidenza.it, 05/11/2004