Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 25 novembre 2009, n. 24784
In tema di cassa forense, ed in particolare sull’esistenza di un obbligo dichiarativo di un avvocato iscritto a cassa estera, 24784.09 statuisce che l'art. 17 della legge n. 576 del 1980 (che prevede che “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno... Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo sol fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione deve essere inviata...”) deve essere interpretato nel senso che il presupposto dell'obbligo di comunicazione sia costituito non solo dalla iscrizione all'albo degli avvocati, ma anche dal concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, per essere tale requisito riferibile non solo ai praticanti procuratori, ma anche agli iscritti all'albo degli avvocati. Ed, in realtà, se la ratio dell'obbligo in questione, connesso all'iscrizione alla Cassa, può ravvisarsi nell'utilità per quest'ultima di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o potenziali destinatari delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa stessa ed, in ogni caso, soggetti all'obbligo del contributo soggettivo, la previsione di analogo obbligo risulterebbe irragionevole, e tale da ingenerare dubbi di costituzionalità, ove riferibile (come nel caso) a soggetti che, in quanto non iscritti alla Cassa, perché esonerati dal relativo obbligo, non potrebbero essere destinatari delle relative prestazioni, né soggetti ai previsti obblighi contributivi. Di tale interpretazione danno conferma, peraltro, le stesse “istruzioni” impartite dalla Cassa per la compilazione dei modelli di dichiarazione, nelle quali si individua, quale ipotesi di fattispecie eccettuata dalla comunicazione, quella degli avvocati iscritti in altri albi professionali e nelle relative casse di previdenza, in coerenza - giova soggiungere - con quanto prescritto dal D.M. 22.5.1997 (“Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 141”), a mente del quale “Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi”. Ne discende, in perfetta aderenza alla ratio oltre che alla lettera della disciplina in esame, che anche l'avvocato di un paese dell'Unione europea iscritto all'albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo dichiarativo, voluta dalla stessa Cassa, ed, al tempo stesso, che l'opposta interpretazione, in quanto ritroverebbe la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, ancorché cittadino europeo, o, in altri termini, nel rilievo che verrebbe ad assumere solo l'iscrizione in albi nazionali, sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato (artt. 12, 43). Dovendosi rammentare come, sulla base dell'ampia nozione di restrizione al diritto di stabilimento vietata dall'art. 43 (nella sua portata specificativa del più generale divieto di trattamenti discriminatori), accreditata dalla Corte di giustizia, si configurano quali restrizioni fondate sulla nazionalità tutte quelle disposizioni previste negli ordinamenti nazionali “suscettibili di porre i cittadini di altri Stati membri in una situazione di fatto e di diritto sfavorevole” rispetto a quella di cui godono coloro che hanno la cittadinanza dello Stato ospitante (Corte Giust. CE 255/97), con la conseguenza che lo Stato di stabilimento deve astenersi dall'adottare o applicare misure che prevedono un regime differenziato sulla base della nazionalità, si traducano in discriminazioni dirette o palesi, ovvero simulate o indirette, allorché l'applicazione di criteri neutri sul piano della nazionalità determini, comunque, un obiettivo svantaggio per i cittadini di altri Stati membri (cfr. Corte Giust. CE 22/80). Principi - giova soggiungere - che risultano provvisti di effetto diretto, e cioè risultano direttamente attributivi di diritti suscettibili di tutela innanzi ai giudici nazionali, i quali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione di portata generale, posta da autorità statali o da organizzazioni professionali riconosciute dallo Stato, idonea a contrastarne la piena ed effettiva realizzazione (cfr. Corte Giust. CE 21.6.1974, 2/74; 28.1.1986, 270/83; 15.2.1977, C-53/95).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 15/02/2010
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