Inps, Circolare 11 novembre 2004 n° 149
I lavoratori possono beneficiare di una salvaguardia rispetto a nuove norme che modifichino i requisiti per il conseguimento della pensione, del suo calcolo e dell’accesso alla stessa, qualora maturino il diritto a pensione, entro il 31 dicembre 2007, con le regole vigenti precedentemente all’entrata in vigore della legge in oggetto. A maggiore garanzia di tale salvaguardia i lavoratori possono richiedere all’Istituto, presso cui sono iscritti, una certificazione attestante i conseguimento del diritto a pensione sulla base della normativa previgente.I lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo 2004-2007, abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro l’importo dei contributi IVS. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS, maggiorata degli importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione.
LaPrevidenza.it, 18/11/2004
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