giovedì, 15 ottobre 2026

Incentivo al posticipo del pensionamento per i fondi integrativi

Inps, Circolare 7 luglio 2005 n° 86

 

I lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi che, nel periodo 2004-2007, abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo sia all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti che alle forme integrative della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro il relativo importo. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS ed integrativi, maggiorata egli importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione.
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LaPrevidenza.it, 14/07/2005

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