Area Trattamenti Pensionistici - Argomento: Pensione indiretta e reversibile
A decorrere dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, la disciplina dei trattamenti pensionistici a favore di superstiti di iscritto e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’A.G.O. è stata estesa, per effetto dell’articolo 1, comma 41 della richiamata legge numero 335 del 1995, alle pensioni pubbliche.
Pertanto, se le condizioni richieste per l’attribuzione del reclamato beneficio vengono meno nel corso di godimento della pensione indiretta o di reversibilità, si dovrà procedere alla sospensione della prestazione stessa.
Qualora, cessata la causa di sospensione, vengano nuovamente a verificarsi le condizioni di legge, il pagamento del trattamento pensionistico dovrà essere ripristinato a domanda dell’interessato e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti per il diritto a pensione sono tornati a sussistere.
Con l’occasione, si ricorda che, in applicazione dell’articolo 19 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, l’anno accademico inizia il primo novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.
Si rimanda, ad buon fine, alle disposizioni contenute nell’informativa numero 1796/M del 5/10/1999 e nella nota operativa numero 44 del 25 novembre 2008.
LaPrevidenza.it, 11/03/2010
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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