Inpdap, Nota operativa 20.12.2006 n° 16
In particolare l'art.70 della L.469/61 recita testualmente:" In occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, gli istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del Regio Decreto Legge 1 giugno 1933, n.641, convertito nella Legge 21 dicembre 1933, n.1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato."
LaPrevidenza.it, 29/12/2006
3497880035
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0883349269
3289677187
Avvocato
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