Corte dei Conti, Sez. I^ giurisdizionale centrale, sentenza 24.6.2005 n°281
I fatti (anteriori al 21/2/1996) addebitati ai citati impiegati infedeli consistono nell'aver ricevuto indebitamente “somme di denaro in più riprese in cambio delle quali fornirono ad estranei ed in particolare a numerose agenzie di informazioni notizie riservate relative a procedure civilistiche di decreti ingiuntivi non ancora divenuti esecutivi e/o procedure fallimentari, prima che fossero pronunciate le sentenze dichiarative di fallimento”. Il Procuratore regionale di questa Corte è venuto a conoscenza dei fatti in questione nel marzo 2001 sulla base della sentenza penale di primo grado ed ha emesso l'atto di citazione, ravvisando nel comportamento tenuto dai convenuti gravi violazioni degli obblighi di servizio. La domanda di risarcimento dei danni erariali trova fondamento nella “sottrazione di attività lavorativa alle mansioni di ufficio, attività spesa per curare l'acquisizione, la comunicazione di notizie e la consegna di documentazione riservata, con impiego di attrezzature pubbliche ed addebito di costi alla P.A., tra i quali sicuramente rilevante l'aggravio delle utenze telefoniche”, ma, altresì, fondamento nel danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza dei convenuti: “la lesione dell'immagine della P.A. colpisce la dignità della funzione, dei doveri, e la fiducia che ogni organismo pubblico deve riscuotere da parte dei cittadini, talché il risarcimento di tale lesione deve essere valutato non tanto in funzione statica, quanto nella prospettiva dinamica degli strumenti e degli impegni necessari per il ripristino di una credibilità fortemente menomata anche per il futuro”.
LaPrevidenza.it, 04/11/2005
Avvocato
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