Statale che passa ad altra amministrazione non mantiene il medesimo stipendio
Tar Piemone, I^ Sezione, Sentenza 23.1.2007 n° 93 - Gesuele Bellini
Il meccanismo del divieto del “reformatio in peius” del trattamento retributivo previsto dall’art. 202 del d.lgs n. 3/1957 per i dipendenti pubblici è operativo solo nei casi di passaggio di carriera nell’ambito dell’impiego statale in senso stretto.
Questa la decisione del TAR del Piemonte – Torino, Sez I, nella sentenza 23.1.2007, n. 93, con cui ha rigettato il ricorso di un dirigente statale, che passato dall’INPS al Ministero della Giustizia, a seguito del superamento di un concorso pubblico, chiedeva il mantenimento del più elevato trattamento retributivo goduto nel precedente impiego.
Il Collegio, ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato, in particolare la decisione dell’Adunanza plenaria n. 8 del 16 marzo 1992, che, nel dirimere un pregresso contrasto giurisprudenziale, ha precisato come la norma in argomento trovi applicazione soltanto nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ma sempre fermo restando che si tratti di amministrazioni statali.
Solo in taluni casi, del tutto eccezionali, si è fatto ricorso ad una applicazione estensiva della norma, e cioè, quanto si è stati in presenza di uno strettissimo collegamento funzionale tra gli enti o gli organismi pubblici cui appartenevano i dipendenti transitati e lo Stato (tra cui Banca d’Italia, Senato della Repubblica, Università), ritenendo che “tali enti od organi perseguissero funzioni coessenziali a quelle dello Stato amministrazione, di talché si verificava più l’apparenza che la sostanza di una separazione fra di essi e lo Stato”.
(Gesuele Bellini)
LaPrevidenza.it, 05/02/2007