Cass. Sez.Lavoro Sent 20 marzo 2008 n°. 7604 - Maurizio Danza
Così si è espressa la Cassazione Sez. Lavoro con sentenza n°7604 20 marzo 2008 che pur riguardando nel caso di specie il Comparto Università, ha sancito un principio estensibile a tutti i Comparti . La Corte si è pronunciata sul richiesto comportamento antisindacale dell’Università di Messina che sul presupposto della sussistenza di una causa di decadenza per incompatibilità aveva fatto decadere i tre componenti della RSU, sostituendoli con i primi non eletti. I giudici nell’accogliere il ricorso delle sigle sindacali e dichiarando la antisindacalità del provvedimento di decadenza hanno sancito che sulle RSU in quanto organismo autonomo e protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale non può incidere l’attività dell’ente o amministrazione datore di lavoro. Aggiungono inoltre che va esclusa a tal riguardo la possibilità di riconoscere in capo alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della RSU., che si porrebbe in evidente contraddizione con l’autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e di protezione dei loro interessi-essendo stabilito come unica regola dell’accordo quadro che le decisioni vengono assunte dalla stessa RSU a maggioranza dei componenti in conformità all’accordo del 6 aprile 2004 di interpretazione autentica. Infine concludono che”non occorre dunque indagare sui presupposti delle fattispecie....
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LaPrevidenza.it, 20/05/2008
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Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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