Inps, Circolare 25 marzo 2005 n° 53 - Circolare revocata dall'Inps
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di rimanere in servizio fino al settantesimo anno d’età, previo accoglimento della richiesta da parte delle amministrazioni.Per i periodi di lavoro conseguenti l’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo contributivo. I medesimi periodi non danno luogo ad alcuna ulteriore forma di incentivo e non rilevano ai fini della misura del tattamento pensionistico. Sono esclusi dall’esercizio di tale facoltà gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché i personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
LaPrevidenza.it, 05/04/2005
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