Pubblici dipendenti: gli straordinari devono essere sempre autorizzati dall'amministrazione
Consiglio di Stato, Sezione V, Decisione 5057/2006 - Gesuele Bellini
Non ha diritto ad alcun compenso il pubblico dipendente che effettua lavoro straordinario in assenza di una preventiva e formale autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, poiché solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.
Questa la conclusione a cui è giunto il Consiglio di stato nella sentenza n. 5057 del 29 agosto 2006, richiamando un precedente indirizzo (Consiglio Stato sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352).
La vicenda vede coinvolto un dipendente di una comunità montana che adiva al Tar del Lazio per vedersi riconoscere il pagamento di ore di straordinario precedentemente effettuate.
Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso proposto, limitando però l’accertamento alle ore di straordinario, (risultanti dai relativi prospetti mensili vistati dal Presidente della C.M. e depositati in atti) preventivamente autorizzate dall’amministrazione.
L’interessato proponeva allora ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che l’autorizzazione per le ore di straordinario effettuate, sebbene non espressa formalmente, sarebbe comunque implicitamente ricavabile dalle caratteristiche peculiari del servizio prestato.
L’alto Consesso respinge il ricorso sottolineando che la disciplina normativa del lavoro straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268) è caratterizzata da taluni limiti, di natura sostanziale e quantitativa, imposti alle amministrazioni ed ai dipendenti, nonchè da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze di lavoro prestato fondato su riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo, e ancora da un meccanismo procedurale che affida al confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo la individuazione dei casi nei quali “per esigente eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato”.
Sulla base di tali argomentazioni, secondo i giudici di Palazzo Spada, non vi è spazio per una autorizzazione implicita. “Ciò anche perché l’autorizzazione in questione non è un mero atto di consenso ma rappresenta il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente”.
La presente sentenza è comunque conforme ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 1994, n. 139; Cons. di Stato, sez. V, 17 febbraio 1994, n. 587; Cons. di Stato, sez. V, 11 novembre 1994, n. 1277; Cons. di Stato, sez. V, 27 dicembre 1999, n. 2160) secondo cui la retribuibilità del lavoro straordinario è ammessa solo in presenza di un precedente atto autorizzatorio, emesso formalmente dall’ente, con il quale è possibile desumere le ragioni di pubblico interesse idonee al ricorso della prestazione lavorativa del dipendente oltre il normale orario di lavoro, che per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato (regioni, enti locali, ministeri, ecc.) è fissato in 36 ore settimanali.
Secondo tale orientamento, la preventiva autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione
Costituisce, inoltre, anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze di servizio, mentre per il dirigente che la emette realizza un’assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo.
In isolati casi la giurisprudenza ha invece accolto il pagamento di lavoro straordinario in assenza di una precedente autorizzazione.
In una prima ipotesi, (Cons. di Stato 10 novembre 1992, n. 1246; Cons. di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1998) solo in quanto è stato dimostrato che la pubblica amministrazione ha in tali circostanze beneficiato di un’utilità e, quindi, per l’azione civilistica dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 cc, il dipendente ha diritto di essere indennizzato, acquistando il diritto, pertanto, a percepire la retribuzione.
In un altro caso ancora (Cons. di Stato, Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843) la giurisprudenza ha ammesso il pagamento di attività straordinaria, non preventivamente autorizzata, quando “la prestazione eccedente non consegua ad una libera scelta del dipendente, ma costituisca un preciso obbligo, che nasce da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte della amministrazione, situazione che ricorre nelle ipotesi in cui il dipendente risulti essere stato l’unico addetto ad un servizio, funzionante per orario superiore a quello ordinario, o quando il lavoro svolto sia indispensabile e non dilazionabile, e non risulti affidato a dipendenti diversi da colui che richiede il compenso”.
Riguardo la possibilità che l’atto autorizzatorio intervenga successivamente rispetto alla prestazione del lavoro straordinario, “in sanatoria”, la giurisprudenza (Cons. di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2003, n. 8522; Cons.di Stato sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472; Cons.di Stato 27 giugno 2001, n. 3503; Cons. di Stato 8 marzo 2001, n. 1352; Cons. di Stato sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531 Cons. di Stato, Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662) lo ammette, ma come ipotesi assolutamente eccezionale, a condizioni che vi sia la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro.
(Gesuele Bellini)
LaPrevidenza.it, 09/01/2007