Polizia e Vigili del Fuoco: disposizioni applicative per la concessione della privilegiata
Inpdap, Nota Operativa 25.7.2007 n. 27
Pensione di Privilegio al personale della Polizia e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Disposizione attuative
Con la presente nota, nel fornire le prime istruzioni per la definizione dei
trattamenti pensionistici di privilegio del personale in oggetto, si scioglie la
riserva di cui alla nota operativa n. 67 del 23 novembre 2006 e si indica l’esatto
ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella stessa nota.
In merito a quest’ultimo punto, si precisa che le peculiari disposizioni in materia
di trattamento pensionistico di privilegio riguardanti i militari si applicano, oltre
che al personale della Polizia di Stato ed al Corpo di Polizia Penitenziaria, anche
al personale del già servizio antincendi e del Corpo Forestale dello Stato così
come individuato dall’articolo 61 del DPR n. 1092/1973. In particolare, in
applicazione del Dlgs 13 ottobre 2005, n. 217, per il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco la disposizione risulta applicabile:
- al personale direttivo e dirigente (ruoli dei direttivi e dei dirigenti), già
individuati dal citato art. 61 come personale appartenente ai ruoli tecnici
della carriera direttiva e della carriera di concetto (comma 1);
- al personale non direttivo e non dirigente (ruoli dei vigili del fuoco, dei capi
squadra, dei capi reparto, degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori
antincendi) già individuati dal medesimo articolo 61 come personale
appartenente alla carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei
vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3).
Le particolari disposizioni di cui alla presente nota operativa si applicano anche
nei confronti del personale del Corpo Forestale dello Stato appartenente ai ruoli
ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, precedentemente individuati nei
sottufficiali, guardie scelte e guardie, per effetto dell’esplicito richiamo di cui al
terzo comma del più volte citato articolo 61.
LaPrevidenza.it, 30/07/2007