mercoled́, 14 ottobre 2026

Personale supplente di scuola pubblica ed indennità di buonuscita

Ordinanza TAR per l'Umbria del 25.05.2010 n. 265 di rimessione alla Corte costituzionale - Avv. Daniela Carbone

 

Con ordinanza n. 265 del 25 maggio 2010, pubblicata in G.U. I s.s. n. 39 del 29.9.2010, il TAR per l'Umbria ha sollevato la questione di legititmità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del DPR n. 1092 del 1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al personale supplente delle scuole di istruzione primarie e secondarie  e degli istituti professionali di istruzione artistica, nonchè dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 1092 del 1973, nella parte in cui prevede per la maturazione del diritto alla buonuscita almeno un anno di iscrizione al Fondo, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. c.p.c. n. 207 del 1947, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di fine rapporto ad "almeno un anno di serviizo continuativo", per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.

L'ordinanza in questione è di considerevole rilievo se si considera l'elevato numero di supplenti in forza nella scuola pubblica e, quindi, i risvolti economici che potrebbero conseguire all'accoglimento di tale questione di legittimità costituzionale.

Avv. Daniela Carbone

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LaPrevidenza.it, 12/10/2010

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