Inpdap, Circolare 1 giugno 2005 n ° 28
Nella Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2004 – serie generale n. 113, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge di cui all’oggetto, entrata in vigore il giorno 16 maggio 2004, con la quale sono state emanate le norme per rendere operative le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con tale disposizione vengono garantite particolari tutele giuridiche ed economiche al dipendente pubblico che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio.
LaPrevidenza.it, 16/07/2005
089757100
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