martedì, 13 ottobre 2026

Pensione al dipendente pubblico sospeso o dimesso per procedimento penale

Inpdap, Circolare 1 giugno 2005 n ° 28

 

Nella Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2004 – serie generale n. 113, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge di cui all’oggetto, entrata in vigore il giorno 16 maggio 2004, con la quale sono state emanate le norme per rendere operative le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con tale disposizione vengono garantite particolari tutele giuridiche ed economiche al dipendente pubblico che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio.
Tali tutele si esplicano diversamente a seconda che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della legge n. 350/2003, ovvero anteriormente al 1° gennaio 1999, riconoscendo nel primo caso il diritto alla riammissione o al prolungamento del rapporto di lavoro e, nel secondo caso, il diritto di chiedere il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.
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LaPrevidenza.it, 16/07/2005

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