martedì, 13 ottobre 2026

Militari: il beneficio dei sei scatti è alternativo alla promozione

Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 9.11.2006 n° 370

 

Nel merito, la questione si compendia nei quesiti se all'appellato, che rivestiva, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, il grado di colonnello per promozione c.d. alla “vigilia” ottenuta in applicazione del comma 5° dell'art.32 della l.n.224/1986, spettassero, ai fini pensionistici, i sei scatti aggiuntivi di cui all'art.13 della l.n. 804/19973 e la maggiorazione del 18% sull'assegno di “parziale omogeneizzazione” di cui all'art.1, comma 8°, del d.l.n379/1987, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 468/1987 al comma 9° dell'art.32 della l.n.224/1986.

L'Amministrazione appellante esclude che l'appellato avesse diritto a tali benefici riconosciutigli dalla sentenza appellata, che, pertanto , va, sul punto, riformata.

L'appello appare fondato e da accogliere, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Iniziando dal tema dei sei scatti aggiuntivi, previsti in origine nell'art.13 della l.n.804/19973 e ridisciplinati dal comma 9 dell'art.32 della l.n.224%1986, applicata all'appellato per la promozione a colonnello il giorno precedente la sua cessazione dal servizio, si deve osservare che dalla serie di norme succedutesi nel tempo sui benefici della promozione c.d. “alla vigilia”, avente essenzialmente riflessi pensionistici- esclusi i casi della promozione degli ufficiali già iscritti nel quadro di avanzamento o dichiarati idonei all'avanzamento, ma non potuti promuovere per morte, per invalidità sopravvenuta o per raggiunti limiti di età, di cui all'art.1 della l.n.536/1971 e degli ufficiali che abbiano conseguito la promozione nella posizione “a disposizione”, aventi la peculiare giustificazione di costituire rimedi a condizioni di particolare sfavore di soggetti che non avevano potuto giovarsi del beneficio dell'avanzamento che sarebbe stato nell'ordine naturale delle cose conseguire in servizio- il beneficio dei sei scatti di cui alle norme citate è stato sempre considerato alternativo alla promozione”alla vigilia” al grado superiore di tutti gli altri ufficiali prevista nelle varie situazioni contemplate da norme particolari, mentre è stato positivamente reso compatibile con la promozione nella posizione dell'ausiliaria: la ratio di tale normativa è quindi quella della alternatività, ai fini pensionistici, tra il beneficio economico del trattamento annesso al grado superiore conseguito con la promozione “alla vigilia”, quale è poi anche quello contemplato dall'art.32, comma 5°, della l. n.224/1986 in esame, applicato al D'Antoni, ed il beneficio dei sei scatti. Il divieto di cumulo tra promozione “alla vigilia”, quale è quella accordata all'appellato in applicazione di tale ultima norma ed il beneficio dei sei scatti aggiuntivi, è desumibile ex adverso dal comma 9° dello stesso art.32, che ne limita la concessione alle speciali categorie sopraindicate .

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LaPrevidenza.it, 20/01/2007

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