Legittimo il divieto delle spese di missione per i dipendenti pubblici, no il rimborso spese in classi superiori
Corte Costituzionale 21 marzo 2007, n. 95 - Gesuele Bellini
Non è illegittima la norma che sopprimere l’indennità di missione per i dipendenti pubblici, lo è invece nella parte in cui nega il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.
Questa la decisone della Corte Costituzionale nella sentenza 21 marzo 2007, n. 95, interessata sulla questione di legittimità dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) promossa con cinque ricorsi proposti, in via principale, da altrettante Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna).
Il primo dei due commi censurati, il 214, dispone che le pubbliche amministrazioni per cui non trova diretta applicazione la norma che prevede la soppressione dell’indennità di trasferta, adottino, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
Il secondo comma impugnato, cioè il comma 216, è censurato nella parte in cui prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, consentano il rimborso delle spese di viaggio in aereo solo nel limite delle spese per la classe economica.
Riguardo la prima censura, la Corte pregiudizialmente fa rilevare che, dall’interpretazione letterale della norma censurata si ricava che la stessa non si limita ad attribuire la mera facoltà di sopprimere le suddette indennità, ma impone ai suoi destinatari uno specifico obbligo in tal senso.
Natura vincolante confermata, sempre sul piano letterale, anche dalla previsione che le determinazioni degli enti destinatari di essa sono adottate «anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali».
Fatta questa premessa, la Corte sostiene che l’esclusione delle indennità di trasferta dall’oggetto della contrattazione collettiva, che è realizzata dal legislatore sia attraverso la "soppressione" diretta delle clausole attributive delle indennità che mediatamente, attraverso l’imposizione dell’obbligo della loro eliminazione alle amministrazioni pubbliche cui non si applica direttamente il comma 213 (come avviene con il comma 214), non comporta la compressione dell’autonomia privata nel settore del pubblico impiego sia dello Stato che delle Regioni e degli enti locali.
Il limite di diritto privato, secondo la giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale( n. 234 e n. 50 del 2005; n. 282 del 2004; n. 352 del 2001; n. 82 del 1998), è «fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» e, come tale, si impone anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e 106 del 2005; n. 282 del 2004).
Sulla base di queste argomentazioni la Corte ritiene dunque infondate le questioni di legittimità relativamente al comma 214 citato.
Diversamente invece, ritiene fondate le questioni di legittimità relative al comma 216 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.
Tale norma, ad avviso della Corte, nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, “lede l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull’entità di questa”, costituendo, “un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. all’autonomia finanziaria delle Regioni”.
Per la stessa giurisprudenza della corte Costituzionale, alle regioni “la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (ex multis, sentenze n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004)”.
Pertanto, conclude la Corte, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 216, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., nella parte in cui esso si applica al personale delle Regioni, ed anche nella parte in cui si applica anche agli enti locali.
(Gesuele Bellini)
LaPrevidenza.it, 30/03/2007