Le indennità di impiego operativo e di volo non sono pensionabili
Corte dei Conti, II^ sez. centrale, Sentenza 27.7.2006 n° 288
La questione che il collegio deve risolvere, concerne l'inclusione nella base pensionabile delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983 n 78, sulle quali andrebbe applicata la maggiorazione del 18% disposta dall'articolo 53 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092, come modificato dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.
Questa Sezione ha da tempo maturato un univoco e costante orientamento, in base al quale solo gli emolumenti retributivi che siano espressamente inseriti dal legislatore tra le componenti della base pensionabile, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, possono godere del beneficio della maggiorazione del 18% ai fini pensionistici: tutti gli altri assegni od indennità, ancorché di natura retributiva e pensionabili, non possono beneficiare della predetta maggiorazione.
Tale consolidato orientamento si basa sulla considerazione che il citato articolo 53 del DPR 1092, dopo aver previsto la maggiorazione del 18% della base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili espressamente indicati, dispone che "agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile".
Da cị consegue che, per risolvere la questione prospettata, è decisivo il dato letterale dell'espressa e formale inclusione dell'indennità in questione nella base pensionabile. Non risultando tale inserimento da alcuna disposizione, l'appello è giuridicamente fondato.
LaPrevidenza.it, 22/01/2007