Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 n. 29780
Con bandi pubblicati nella G.U. 4^ serie speciale 1.6.1999, n. 43, il Ministero della Difesa ha indetto tre concorsi per l’arruolamento, per l’anno 2000, di 10491 volontari in ferma breve nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, con possibilità di immissione, al termine di tale ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco.Il ricorrente ha preso parte alla selezione e, risultato idoneo, è stato ammesso alla ferma breve ed, all’atto dell’incorporazione, è stato sottoposto nuovamente a visita medica, per l’accertamento del mantenimento dei requisiti fisici. Risultato ancora idoneo, è stato arruolato nell’Esercito italiano. Al termine del secondo anno della ferma triennale, ha presentato domanda per poter transitare nel Corpo di Polizia penitenziaria.Convocato dinanzi alla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti fisici in data 10.11.2004, lo stesso è stato giudicato da questa non idoneo per deficit visivo – 4/10 OD e 4/10 OS.Avverso detto giudizio, con cui il medesimo è stato escluso, è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – eccesso di potere per generica e lacunosa, insufficiente o, quanto meno, difettosa istruttoria – violazione di legge. La comunicazione del giudizio della Commissione medica costituirebbe un’apodittica affermazione; non si darebbe atto delle modalità con cui si è proceduto all’accertamento dell’assenza di visus.
LaPrevidenza.it, 04/08/2010
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