martedì, 13 ottobre 2026

Istanza di causa di servizio: in tema di decorrenza del termine di decadenza

Tar Lazio, Sentenza 8.1.2007 n° 32 - Nota di Gesuele Bellini

 

Il termine di decadenza, previsto in sei mesi, per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio decorre dal momento in cui il dipendente ha realmente avuto la consapevolezza dell’incidenza della sua malattia o del fatto traumatico sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, circostanza in cui è possibile ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio, e non invece dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza.
Questa la decisione del TAR del Lazio, Sez. III bis, nella sentenza n. 32 dell’8.1.2007.
La vicenda ha riguardato un insegnante colpito da un malore mentre era in servizio, che dopo più di un anno del fatto, avuta la piena consapevolezza della interdipendenza tra il servizio e la malattia, inoltrò istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.
La competente Commissione medica collegiale riconobbe lo stato di infermità dell’interessato dipendente da causa di servizio, ma i relativi benefici previsti e richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) venivano negati dall’amministrazione per intempestività della domanda.
L’insegnante dunque si rivolge al TAR, che con la decisione in argomento aderendo ad un precedente indirizzo maggioritario (C.d.S., Sez. V, 31.12.1998 n. 1994; C.d.S., 8.10.2002 n. 5338; C.d.S., Sez. VI, 19.10.1995 n. 1171 ;C.d.S. 19.12.1997 n. 1851), afferma che il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla normativa e assegnato al pubblico dipendente per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio.
Nella fattispecie, atteso che, per le proprie cure, l’insegnante si era assentato per un certo periodo dal lavoro, i giudici hanno riconosciuto che solo con la ripresa dell’attività didattica il ricorrente ha potuto notare l’incidenza della sua infermità sul lavoro tale da produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche e, pertanto, è da tale data che deve decorrere il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio.
Ripercorrendo l’evoluzione legislativa in tema di infermità per causa di servizio, giova rilevare come il termine entro il quale va presentata domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, sia ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, che secondo l’art. 3 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349 (ora abrogati) e dell’analoga disciplina vigente prevista dall’art. 2 del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, è rimasto invariato in mesi sei e decorre "dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso" o da quella in cui l’impiegato "ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell'aggravamento”
Tale dettato normativo, secondo la giurisprudenza (C.d.S. VI Sez. 14 aprile 1999, n. 43, C.d.S. 27 dicembre 2000, n. 6880, C.d.S.3 luglio 2001, n. 3877; C.d.S. IV Sez. 10 aprile 2002, n. 1921) non consente di ritenere che il termine suddetto decorra dal semplice verificarsi di un evento, i cui danni possano manifestarsi in futuro, o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’impiegato deve specificare “la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio”.
Pertanto, non è sufficiente la sola consapevolezza di essere affetto da un’infermità, ma occorre altresì che l’interessato abbia acquisito conoscenza della circostanza che l’infermità è da ricollegare ad un fatto di servizio.
(Gesuele Bellini)
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LaPrevidenza.it, 25/01/2007

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