Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n° 484
Che nella mente del Legislatore il collocamento nella “posizione di ausiliaria” dovesse considerarsi come collocamento in “quiescenza” risulta, d'altronde, dagli elementi testuali rinvenibili nella normativa sopra riportata: secondo l'art. 67, legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) all'ufficiale in ausiliaria compete, “in aggiunta al trattamento di quiescenza”, una indennità annua (di ausiliaria); per il secondo comma dell'art. 69 della stessa legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all'ufficiale un “nuovo” trattamento di quiescenza.
LaPrevidenza.it, 05/05/2005
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