Il finanziere che assume sostanze stupefacenti per una sola volta non può essere destituito
Tar per il Lazio, sezione II, sentenza 20 giugno 2007, n. 5568 - Gesuele Bellini
L’assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un finanziere, se limitato ad un solo episodio e non collegato a altri fatti o episodi analoghi, non fa venire meno le qualità intellettuali e morali necessarie alla permanenza nel Corpo della Guardia di Finanza e, pertanto, non è idoneo a fondare l'adozione di un provvedimento espulsivo.
Così ha stabilito il TAR per il Lazio, sezione II, nella sentenza 20 giugno 2007, n. 5568.
La vicenda ha riguardato un finanziere coinvolto in un procedimento disciplinare con il quale gli era stato contestato l’uso di sostanze stupefacenti, concluso con un provvedimento di destituzione del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Nelle motivazioni risultava che tale comportamento era incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza, nonché con la qualifica rivestita, denotando carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere, ed essendo palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato, comportando, inoltre, un grave nocumento all'immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all'interesse pubblico.
Il Collegio ha ricordato che vige un indirizzo dominante (Cons. Stato, IV, 12.4.2001 n.2259) secondo cui è legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione, irrogata ad un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, poiché “tale uso altera l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato del militare ed al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione del militare e lede il prestigio del Corpo”.
Il Tar, ha ricordato, altresì, che si sta affermando un diverso orientamento, che ha deciso di sposare (Cons. Stato, IV, 27.10.2001 n.1393; Cons. Stato IV, 339 del 2006), secondo il quale un episodio isolato del tutto occasionale ed irripetibile di assunzione di sostanze stupefacenti non è idoneo a produrre uno stato patologico del fisico e delle psiche del soggetto che si concreta in un vizio degradante che impedisce la permanenza nelle forze di polizia anche di tipo militare.
Il Collegio ha ribadito, inoltre, richiamando un’altra pronuncia a sostegno della propria tesi (Cons. Stato, IV, 3.7.2000 n.3647) che è il provato abuso di sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel tempo, a determinare la mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, ma non invece il singolo episodio di assunzione che non lasci alcuna traccia organica e non ha alcuna ripercussione, neanche indirettamente, o collegamento con il servizio, tale da non integrare il livello minimo di disvalore che deve, comunque, connotare il fatto anche da un punto di vista funzionale.
Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo stato il primo ed unico caso nel quale il finanziere interessato ha fatto uso di sostanze stupefacenti – così come è risultato anche dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici in cui lo stesso è stato sottoposto, i quali hanno dato esito negativo, confermando la mera episodicità dell'assunzione di droga che non ha minato lo stato di salute del ricorrente – il Tar ha dichiarato illegittimo il provvedimento di destituzione, annullandolo.
(Gesuele Bellini)
LaPrevidenza.it, 11/07/2007