Consiglio di Stato, 19.5.2009, n. 3080 - Breve nota dell’Avv. Daniele Iarussi
Stralcio della sentenza
La pregressa vicenda intercorsa tra le parti consente di ritenere ragionevole la scelta dell’Amministrazione di non invitare la società ricorrente alla trattativa privata per l’affidamento provvisorio del servizio nettezza urbana , in quanto tale trattativa si è svolta immediatamente dopo e per effetto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento nei confronti della medesima Società del precedente contratto di appalto per la gestione dello stesso servizio. Né d’altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la procedura posta in essere era tale da obbligare l’Amministrazione a trattare con chiunque avesse fatto domanda di partecipazione, trattandosi di una trattativa privata negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviata ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. D del d. l.vo 17.3.1995 n. 157 (all’epoca vigente), il quale appunto consente all’Amministrazione di invitare un numero ristretto di Ditte (almeno in numero di tre) “nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante”. Pertanto, quello che il TAR ha inteso evidenziare è che il precedente inadempimento della ricorrente costituiva adeguata giustificazione del mancato invito, anche se al riguardo si è espresso in modo equivoco asserendo che “la situazione rende giustificata la determinazione del comune di Pomezia di totale esclusione della stessa ditta dal concorrere, in condizione di parità con altri soggetti a procedure anche informali ma comunque indette per l’affidamento, sia pure provvisoria dello stesso servizio che la ditta istante aveva avuto in gestione contrattuale in ordine alla quale si era dimostrata inadempiente”.
Una volta che la ricorrente è stata legittimamente pretermessa dalla procedura negoziata in questione, deve ritenersi che la medesima non abbia interesse ad impugnare l’affidamento intervenuto a favore della società yyy per la durata di sei mesi.
LaPrevidenza.it, 25/09/2009
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