mercoledì, 14 ottobre 2026

Guardia di Finanza: l'avvicinamento di ottiene solo in caso di pericolo della vita, interventi chirurgici gravissimi o di terapie specialistiche e riabilitative salvavita

Consiglio di Stato, Decisione 14.5.2010 n. 3029

 

Con ricorso iscritto al n. 9712 del 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6779 del 5 agosto 2003, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal signor G.C. per l'annullamento della determinazione del Comando regionale Calabria della Guardia di Finanza del 22 febbraio 2003, n. 9196, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente intesa all’assegnazione definitiva presso il Comando Compagnia di Montegiordano ed è stata disposta la sua riassegnazione al Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Catanzaro, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la conferma definitiva presso il Comando Compagnia Montegiordano.A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere maresciallo capo della Guardia di Finanza, in servizio presso il nucleo provinciale della Polizia tributaria di Catanzaro, e di aver chiesto ed ottenuto, con determinazione del 19 agosto 2002, il trasferimento per sei mesi presso il Comando Compagnia di Montegiordano.
Successivamente egli aveva chiesto di essere trasferito in via definitiva presso quel Comando, adducendo la necessità di poter stare il più possibile al suo nucleo familiare residente in Sava (Ta), in ragione di seri problemi psichici del suo unico figlio, affetto da depressione infantile.
Con la determinazione impugnata, il Comando regionale Calabria della Guardia di Finanza rigettava la domanda di trasferimento, ritenendo che le motivazioni con essa addotte non erano tali da “conferire all’istanza il carattere dell’eccezionalità per la concessione del richiesto provvedimento”.
Il provvedimento veniva impugnato al TAR del Lazio, con un ricorso che ne ha prospettato diverse ragioni di illegittimità.
Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo del tutto fondata la pretesa del ricorrente a conseguire l’auspicato trasferimento.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’erroneità della sentenza, che aveva messo in ombra le ragioni dell’amministrazione e la necessità della ponderazione tra i diversi interessi collegati allo svolgimento dell’attività professionale del ricorrente in primo grado.

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LaPrevidenza.it, 20/05/2010

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