T.A.R. Lombardia - Milano - Sentenza 11 febbraio 2010, n. 376 - Dario Immordino
Spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, previste dall'art. 16 l. 28 febbraio 1987 n. 56.
Ciò perché l'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 ha devoluto all’autorità giudiziaria ordinaria., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro.
Restano escluse da tale ampia cognizione soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del g.a..
Ma la selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego non può considerarsi procedura concorsuale vera e propria, dal momento che manca l’elemento essenziale della anteriorità e preliminarietà della formulazione delle graduatorie rispetto agli atti di assunzione
Nel caso della chiamata mediante lista di collocamento infatti l'Amministrazione ha procede ad una semplice verifica, in capo ad un soggetto già assunto, del possesso della capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovrà svolgere, senza alcuna verifica comparativa (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 febbraio 2006, n. 250).
Ne consegue che la giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 26/02/2010
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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