martedì, 13 ottobre 2026

Forestale: assegno di funzione e base pensionabile

Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, Sentenza 31 gennaio 2005 n° 75

 

ASSEGNO DI FUNZIONE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E BASE PENSIONABILE.

GIUDIZI PENSIONISTICI: La Corte dei Conti riconferma che l’assegno di funzione riconosciuta, al compimento di un determinato numero di anni di servizio ai dipendenti del Corpo con il grado di guardia forestale e sottoufficiale, dal D.L. nr. 387/87 riguardante il personale militare (o equiparato, come gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato), non può essere incluso nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della Legge 29.4.1976 n. 177. (Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, Sentenza n. 75 del 31 gennaio 2005). (Nota Avv. Massimo Cassiano)
Merita una attenta lettura questa Sentenza, ricca di richiami normativi e giurisprudenziali. Della materia la Corte dei Conti si è occupata numerose volte ed anche in grado di appello, con opposte conclusioni. Infatti, la Sentenza che oggi pubblichiamo, tra le varie argomentazioni, ricorda che: “La difesa di parte privata, peraltro, ha coltivato altra argomentazione, invocando la sentenza della II^ Sezione Giurisdizionale di Appello nr. 66 del 1999 che, partendo dal dato normativo secondo cui l’assegno di funzione “si aggiunge” alla R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) ne evince la conclusione che l’assegno di funzione assume la stessa natura della R.I.A., della quale viene a far parte, in quanto l’assegno viene attribuito, a prescindere da ogni elemento attinente alla funzione, in virtù solo di anzianità (dopo 19 anni di servizio o, dopo 29 anni, in maggior importo), così da assumere identica natura della R.I.A.
La Sezione rileva che le argomentazioni assunte dalla II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con la citata sentenza n. 66/99 sono state espressamente disattesa da successive sentenze n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre 2003 della stessa II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello che – re melius perpensa – (confr. Sent. 347), ha osservato come l’assegno de quo, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella specie: R.I.A.) costituisce emolumento distinto e separato dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è inglobato nella R.I.A. o essere considerato in natura analoga alla R.I.A.. Invero, l’uso del termine “si aggiunge” sta a significare che l’assegno di funzione non confluisce nella R.I.A. ma ne rimane distinto ponendovisi accanto e non al suo interno, in posizione di cumulo e non di assorbimento perché altrimenti, come acutamente rilevato dalla Amministrazione resistente con la memoria di costituzione, diversa avrebbe dovuto essere l’espressione usata dal legislatore (anziché dire l’assegno di funzione “si aggiunge” alla R.I.A., avrebbe dovuto esprimersi con altra più congrua: “la R.I.A. è aumentata di importi pari a…”
Questo giudice non ignora che sulla inclusione o meno dell’assegno di funzione de quo nella base pensionabile, con aumento del 18%, si sono formati, nella giurisprudenza di questa Corte dei Conti, orientamenti contrapposti, uno negativo di detta inclusione e l’altro di segno contrario: epperò rileva questo giudice nel punto controverso, l’orientamento consolidato della II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello (confr. la sentenza dinanzi citata), rivisitando il precedente giurisprudenziale segnato dalla sentenza n. 66/99 è nel senso che l’assegno di funzione de quo non può essere incluso nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%. E la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dal suindicato orientamento.
Neppure può aderire questo giudice alla richiesta formulata in pubblica udienza dal difensore di parte privata, circa l’opportunità di una eventuale rimissione della questione de qua alle SS.RR. di questa corte dei Conti per la definizione del contrasto giurisprudenziale nell’ambito della stessa II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello che nel 1999 (sent. N. 66) ha deciso in senso positivo la questione a favore dei pensionati e, poi, tale giudizio è stato disatteso dalla stessa Sezione nel 2003 con le sentenze prima riportate.
Invero, la questione come prospettata dal difensore è stata inviata alle SS.RR. suddetta che, però, con sentenza n. 6/2004 del 3.3.2004, ha dichiarato inammissibile la proposizione dell’incidente, atteso l’orientamento ormai costante e consolidato della stessa Sezione II^ Centrale di Appello in senso contrario all’assunto formulato nel 1999.
Conclusivamente, la Sezione, per quanto sopra e in relazione all’orientamento recentemente consolidato dalla Sezione II^ Centrale di Appello, che è da condividere, ritiene di rigettare il ricorso collettivo in epigrafe”. (Avv. Massimo Cassiano – Staff dell’Osservatorio).



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LaPrevidenza.it, 03/03/2005

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