Equo indennizzo: in tema di decorrenza termini per presentare la domanda
Tar Lazio, sez. II, sentenza 27 settembre 2004 n° 9803
(Nota a cura dell'Avv. Massimo Cassiano in Roma)
Il brevissimo termine semestrale imposto dalla legge per presentare la domanda di equo indennizzo decorre, non dalla mera conoscenza della infermità genericamente intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa da causa di servizio.
Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. II, con la sentenza n.9803 del 27 settembre 2004, che rappresenta una decisione innovativa rispetto alla tradizionale restrittiva interpretazione delle Pubbliche Amministrazioni e degli stessi TAR in materia di Equo Indennizzo.
I giudici riconfermano inoltre che la richiesta di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata danno luogo a due distinti accertamenti e procedure, ma stabilisce che "il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito,anche ai fini dell'equo indennizzo,una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti-come nel caso in esame-dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata,in base alla stessa infermità".
Nel caso di specie la Pubblica Amministazione aveva negato per ben due volte, con due distinti decreti e motivazioni, l'equo indennizzo per la stessa infermità già riconosciuta dalla Corte dei Conti.
Si ringrazia Altalex - www.altalex.com - per la collaborazione.
LaPrevidenza.it, 18/10/2004