Dott. Massimo Greco
Tralasciando solo per poco tempo la questione, molto più complessa e stimolante, della programmata istituzione dei Liberi consorzi di Comuni in luogo delle attuali Province regionali ad opera della legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 , in considerazione che il più volte annunciato riordino dell’ente intermedio delle Regioni a statuto ordinario sembra essersi arenato sugli scogli della scorsa legislatura , per essere verosimilmente (?) ripreso dai nuovi inquilini del Parlamento, e della imminente decisione della Corte Costituzionale attesa per il prossimo 2 luglio 2013 per il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18 del Decreto spending review, una specifica riflessione merita il 2° comma della novella normativa, attraverso il quale il legislatore regionale si impegna a disciplinare l’istituzione nel territorio della Regione Siciliana delle Città metropolitane entro il 31 dicembre 2013.
La norma programmatica fa seguito all’art. 18 del d.l. n. 95/2012, come convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che al comma 1 così recita: “A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane….”. Per le Regioni a statuto speciale il legislatore statale si preoccupa altresì di statuire che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento della Repubblica”.
Se i richiamati principi contenuti nella normativa statale possono considerarsi, al di là dei noti limiti sottesi all’autoqualificazione ivi presente, norme fondamentali dell’ordinamento, come tali operanti immediatamente nell’ordinamento siciliano, meno chiara è la modalità di adeguamento in rapporto alla richiamata esigenza di rispettarne lo statuto speciale. Peraltro, il semestre di tempo concesso alle Regioni a statuto speciale per adeguare i rispettivi ordinamenti, ancorchè palesemente ordinatorio, mal si concilia con l’implicita esigenza, avvertita per il caso che ci occupa, di modificare lo statuto che, com’è noto, non contempla le Città metropolitane. Invero, l’art. 15 dello Statuto siciliano - approvato con D.L. 15/05/1946 n. 455, convertito in legge costituzionale 26/02/1948 n. 2 – così recita: “Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi spetta alla Regione la legislazione esclusiva e la esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.
A meno di dover sostenere che l’ordinamento siciliano prevede già le aree metropolitane in quanto previste dalla legislazione ordinaria agli articoli 19, 20 e 21 della l.r. n. 9/86, l’adeguamento dello statuto speciale ai principi dettati dalle citate disposizioni statali richiede un percorso molto più lungo di quello auspicato, dovendosi modificare norme di rango costituzionale.
1. Le aree metropolitane della l.r. n. 9/86
Al di là del nomen iuris di volta in volta utilizzato dai legislatori statali e regionali e delle questioni connesse al dimensionamento degli spazi territorialmente configurati (rectius, “le stanze del territorio” – Clementi, 1966), il punctum pruriens della presente riflessione mira ad evidenziare la sostanziale differenza tra il modello di area metropolitana prevalentemente funzionale previsto dalla l.r. n. 9/86 e il modello di area, ovvero di Città metropolitana, previsto dall’art. 114 della Costituzione.
Secondo quando previsto dall’art. 19 della l.r. n. 9/86, rubricato “Caratteri delle aree metropolitane”, “Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche: a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti; c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti; d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale”....
LaPrevidenza.it, 30/06/2013
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
Avvocato