Carabinieri: no alla maggiorazione del 18% art. 52 D.p.r. 1092/73
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 13 ottobre 2004 n° 704
..... Il ricorso è infondato, in accordo con la recente e concorde giurisprudenza della seconda sezione centrale di appello di questa Corte, pure richiamata nella sentenza delle sezioni riunite di questa Corte n.6 del 27.4.2004.
L'art. 53 del t.u. n.1092/1973 è stato modificato dall'art 16 della l. n.177/1976 che, introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile, individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni ed indennità in esso elencati, al secondo comma testualmente dispone: “Agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Quest'ultima disposizione, aggiunta contestualmente alla maggiorazione del 18%, con la modifica inserita nell'originario art 53 dal citato art.16 della l.n.177/1976, ed applicabile a tutti i casi di assegni od indennità di futura istituzione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione in parola, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile.
Il legislatore, in altri termini, al fine di evitare che rientrassero nella maggiorazione del 18% elementi retributivi che avessero i caratteri della quiescibilità, ha richiesto la condizione ineludibile di una formale dichiarazione, nelle disposizioni che li concernono, di inclusione nella base pensionabile.
LaPrevidenza.it, 11/11/2004