Consiglio di Stato, Decisione 14.5.2010 n. 3030
Con ricorso iscritto al n. 305 del 2004, il Ministero della difesa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1344 del 29 ottobre 2003, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal signor C.G. per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento del corrispettivo per le ferie non godute negli anni 1999 e 2000, nonché al risarcimento dei danni. A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere stato brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e di aver presentato in data 26/8/2000 istanza per il pagamento sostitutivo di licenza ordinaria non goduta nel periodo 1999/2000 per complessivi 40 giorni. Tuttavia tale istanza è stata rigettata con nota del 24/10/2000 con la motivazione che l’art. 55 del DPR n.254/1999 al comma 1 prevede la monetizzazione delle ferie non godute solo se tale eventualità si è verificata a seguito di un diniego documentato, mentre al comma 2 si subordina il pagamento all’intervenuta cessazione dal servizio per decesso o per infermità, laddove nel caso di specie la cessazione dal servizio sarebbe avvenuta su istanza dell’odierno ricorrente. Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo dovuto il pagamento. Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, fondato su norme espresse che regolano la fattispecie in esame. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
LaPrevidenza.it, 20/05/2010
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