Carabinieri: la speciale indennita' pensionabile non ha effetti nel computo dell'ausiliaria
Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale, Sentenza 6.3.2007 n. 44 - Giovanni Dami
L'indennita' speciale pensionabile non é elemento retributivo da valutare in sede di calcolo della indennita' di ausiliaria.
L'indennita' , infatti, viene concessa in relazione all'esercizio effettivo di determinate funzioni, ritenute dal legislatore di particolare rilievo politico-amministrativo, comportanti specifiche responsabilita' ed esposizione a particolari rischi. E' un'indennita' , quindi, che prescinde dal grado, ove trattasi di militari, e dalla qualifica, ove trattasi di civili, e attiene soltanto alla tipicita' delle funzioni svolte dai soggetti precitati. Riguardo alla non inclusione della s.i.p. nell'elenco tassativo di cui all'art. 6, lettera b), va osservato che gia' dipende dalla sua specialita' e/o esclusivita' , riferita a soggetti che svolgono particolari e determinati incarichi. La s.i.p. é, dunque, una tipica indennita' ad personam.
E' quanto contenuto nella sentenza 44/2007 della prima sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti che tra le motivazioni a suffragio del diniego afferma che "La Sezione del controllo, nella deliberazione n. 91/1995, ha giustamente rilevato che la speciale indennità pensionabile prevista dall'art. 5, comma III, della 1. n. 121/1981 é indissolubilmente legata all'infungibile posizione di responsabilita' dell'organo amministrativo di vertice, che ne é il naturale ed esclusivo destinatario. Quindi, la speciale indennita' pensionabile in questione consiste in un trattamento economico non avente carattere di generalita' ed omogeneita' , trattandosi di attribuzione specifica, connessa con le particolari ed esclusive funzioni dell'organo di direzione o di comando in favore del quale tale beneficio deve ritenersi specificamente istituito. Trattasi invero di retribuzione ad hoc, come speciale compenso per le gravose responsabilita' connesse alle particolari prerogative che oggettivamente derivano dall'ufficio ricoperto. La Sezione del controllo ha altresė esattamente rilevato che, con l'art. 6, c. II, lettera b) della 1. n. 404/1990, di interpretazione autentica dell'art. 44 della 1. n. 224/1986, il legislatore ha inteso escludere, dalle indennita' di cui alla precedente lettera a), l'intera gamma di benefici legati alle condizioni soggettive dei pari gradi in servizio. Infatti, l'elencazione delle voci di cui alla menzionata lettera b) non ha carattere tassativo, ma solo esemplificativo ed il legislatore, con le esclusioni non tassativamente indicate, ha voluto stabilire il principio che costituiscono maggiorazioni ed indennita' valutabili in ausiliaria soltanto quelle che abbiano il sicuro carattere di generalita', uniformita' ed omogeneita', carattere che non appare possibile ravvisare nella speciale indennita' pensionabile di cui alla legge n. 121/1981 modificata dalla 1. n. 472/1987.
Da qui il mancato riconoscimento delle doglianze insite nel ricorso proposto dal militare.
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 13/06/2007