Tar Lazio, Roma, Sentenza 14.3.2008 n. 2374
Dunque la ragione giustificatrice del compenso economico di cui si discute deve essere individuata, alla stregua di quanto recato con il D.P.R. n. 254 del 1999, nella soggezione a condizioni di lavoro più gravose rispetto alla normale attività di istituto, mentre la misurazione quali-quantitativa del disagio è argomento che rimane estraneo all’attività esegetica, avendo già il Compilatore del D.P.R. n. 254 del 1999 stabilito, a monte, che l’attività del personale, “impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio”, svolta “presso enti e strutture di terzi” presenta un tasso di onerosità maggiore di quella ordinaria di istituto e deve essere indennizzato. (cfr, sul principio, Cons. St. n. 2242 del 2005)
LaPrevidenza.it, 24/03/2008
0958996835
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