Ausiliaria: la speciale indennità legge 1 aprile 1981 n.121 non si computa
Corte dei Conti Appello, Sentenza 3 dicembre 2004 n° 372
Premessa l'opportunità di esaminare congiuntamente i ricorsi in revocazione tutti rivolti avverso la medesima sentenza, si osserva che gli errori di fatto invocati dagli attuali ricorrenti consistono sia nella mancata pronuncia in ordine all'applicazione, nel caso in esame, dell'art.24, seconda parte della legge n.144/99 il quale concerne la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di adottare provvedimenti di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego a favore di altri soggetti versanti nella medesima situazione giuridica alla data di promulgazione della detta legge, sia nel richiamo solo parziale della delibera della Sezione del controllo n.6/2001.
Quanto al primo di tali asseriti errori di fatto si osserva che la norma invocata, e precisamente la sua seconda parte, concerne la possibilità, ma non l'obbligo, per le Amministrazioni pubbliche di emettere provvedimenti di estensione del giudicato a favore di soggetti che abbiano proposto analoghi ricorsi che siano pendenti alla data di entrata in vigore della legge in questione. Tale norma, qualora si ritenga che concerna un proprio diritto, può esser fatta valere dall'interessato di fronte al giudice solo nei confronti di provvedimento negativo dell'Amministrazione.
Per quanto concerne il secondo motivo di revocazione si rileva che gli attuali ricorrenti non sono stati investiti delle asserite funzioni delegate o vicarie allorché rivestivano la qualifica di pari grado dei destinatari dell'indennità in questione, cioè di generale di corpo d'armata.
Per tali considerazioni manca, ai ricorrenti, l'interesse ad agire, cioè l'interesse, attuale e concreto, ad avere una pronuncia diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata. Ciò in quanto, essendo stati collocati in ausiliaria il giorno successivo alla promozione, non hanno potuto, comunque, svolgere funzioni vicarie o delegate dal Comandante Generale, allorquando erano in possesso del grado di generale di corpo d'armata.
LaPrevidenza.it, 28/01/2005