giovedì, 15 ottobre 2026

Amministrazioni locali e stabilizzazione degli lsu

Corte dei Conti - Sez. delle Autonomie - Deliberazione  1 dicembre 2009 , n. 22 - Dario Immordino

 

La stabilizzazione di lavoratori, anche se appartenenti al bacino dei "socialmente utili", rientra a pieno titolo tra le spese di personale soggette alla disciplina di cui all’ articolo 76 del Dl n. 112/2008, che ricomprende  anche i costi sostenuti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per "tutti i soggetti a vario titolo utilizzati (quindi anche i lavoratori socialmente utili) in strutture e organismi che comunque fanno capo all'ente".

Ciò comporta che qualora l’amministrazione intenda procedere alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili , dovrà preliminarmente accertare la sussistenza dei presupposti richiesti a tal fine dalla citata normativa, consistenti nel rispetto  del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, nella limitazione dell'incidenza delle spese di personale ad una misura pari o inferiore al 50% delle spese correnti, e nella previa programmazione del fabbisogno di personale. Trattandosi di norme imperative l’inottemperanza alle relative prescrizioni comporta la nullità dell'atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' questa la lettura fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, rispetto alle disposizioni contenute nel comma 551 della legge finanziaria 2008 che consentono agli enti locali l'assunzione di ruolo a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (Lsu), in risposta ad un quesito proposto dal comune di Forino (Av).

Nel contesto della stessa deliberazione (la n. 22/2009) la Corte ha altresì specificato che in ogni caso le stabilizzazioni, ancorché riferite a lavoratori socialmente utili, "sono espressione di mera facoltà e non un obbligo per le amministrazioni locali, non sussistendo alcun diritto in capo all'interessato ad ottenere la stabilizzazione, ma unicamente un'aspettativa di mero fatto" (Cfr. Tar Veneto, n. 3342/2007).

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 16/12/2009

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