martedì, 13 ottobre 2026

Amministrazione Dogane: l'indennità di amministrazione non è pensionabile

Corte dei Conti, I^ sezione d'appello, Sentenza 23.6.2006 n° 175

 

La inclusione della indennità di amministrazione tra le voci della retribuzione accessoria è consentito dalla espressa elencazione di essa al punto 3 dell'allegato B al CCNL del 16.5.1995 che si richiama all'art. 34 del contratto stesso mentre il contratto stipulato il 16.2.1999 per il biennio 1998-1999 all'art. 34 si limita ad aumentare gli importi dell'indennità stessa senza modificarne la natura.
Orbene, nella specie, l'Amministrazione ha operato in base al cd. sistema retributivo che ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della l. n. 335/1995 viene applicato, in via transitoria, ai pubblici dipendenti i quali, alla data del 1 gennaio 1996 posseggono un'anzianità contributiva non inferiore ai diciotto anni: tale sistema è sostanzialmente temperato dal meccanismo introdotto dall'art. 13 del D.Lvo n. 503/1992 che prevede il calcolo della pensione determinato dalla somma della quota “A” (anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992) e della quota “B” (anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1993).
In tale contesto, il Collegio non può che richiamare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale i trattamenti accessori sono divenuti pensionabili solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 2 ,commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (per tutte, Sez. controllo 5 aprile 2002 n. 10), secondo un criterio (richiamato nella sentenza impugnata) che, comunque, fa del ricordato art. 43 e del principio di tassatività in esso contenuto il perno principale intorno al quale ruota tutto il meccanismo della determinazione della base pensionabile del personale che alla data del 31 dicembre 1995 possedeva un'anzianità contributiva superiore a diciotto anni: ciò ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della legge 335 cit., secondo cui, per detto personale, la pensione deve liquidarsi secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
Deve comunque sottolinearsi che il comma 11 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 espressamente prevede che “la retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503”.
Né può sostenersi che i successivi CCNL abbiano modificato la natura dell'indennità in via interpretativa in modo che si dovesse intendere la pensionabilità dell'indennità in quanto, quando ciò si è voluto, il CCNL (16.5.2001) ha espressamente statuito l'equiparazione dell'indennità di cui trattasi agli incrementi stipendiali utili a pensione con la conseguente sottoposizione di essa alla dovuta contribuzione. Ciò esclude che possa riconoscersi alla norma valore interpretativo di precedenti contratti in cui tanto non era previsto.
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LaPrevidenza.it, 16/01/2007

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