Ministero della Funzione Pubblica, Circolare n. 7/2008 - Dott. Gesuele Bellini
Emanata il 17 luglio 2008, dal
Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, la circolare
applicativa dell’articolo 71 del D.L. 112/2008, diretta a
puntualizzare le disposizioni contenute nel citato decreto in tema di
assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
Il provvedimento, che è stato
in questi giorni all’attenzione dell’opinione pubblica
alimentando un vivace dibattito tra i favorevoli ed i contrari, non
si è sottratto alle critiche di taluni operatori del settore e
ad alcune osservazioni che si riportano di seguito.
La prima novità, annunciata ad
ampio spettro dai mass media, è l’introduzione
dell’obbligatorietà della visita fiscale per i
dipendenti pubblici fin dal primo giorno di malattia.
A ben vedere, verificando però
le diverse normative previste dai contratti collettivi questa
annunciata novità non è poi una vera novità, in
quanto la previsione risaltata dalla circolare della disposizione
della visita fiscale anche per un solo giorno è già
contemplata nei vari contratti collettivi del pubblico impiego.
Per esempio, il contratto collettivo
dei Ministeri – che disciplina il lavoro dei dipendenti
pubblici delle Amministrazioni centrali dello Stato, e rappresenta il
contratto “apripista” in ogni rinnovo contrattuale, in
quanto il primo ad essere discusso ed approvato – all’art.
21, comma 10 prescrive “ L'amministrazione dispone il controllo
della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal
primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità
sanitaria locale” (si sottolinea che tale prescrizione è
stata prevista con il primo contratto collettivo 1994-1997, approvato
il 16/5/1995 ed è tutt’ora in vigore).
La circolare in esame chiarisce
inoltre l’aspetto economico su cui incide la malattia, in
particolare che nei primi dieci giorni di assenza per malattia “è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento economico accessorio”.
Ebbene, lo stesso articolo 21 del
contratto collettivo Ministeri del 1994-1997 (si ribadisce, tutt’oggi
in vigore) dispone che “Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente: intera
retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie (pari o) superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai
sensi dell'art. 34 (l’art. 34 comprende la retribuzione
accessoria mensile, comprendente le quote di retribuzione accessoria
aventi carattere di generalità e continuità in base
alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa
in vigore, ed inoltre le residue quote di retribuzione accessoria non
aventi carattere di generalità e continuità, che
concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività
collettiva).
In pratica, secondo il contratto
collettivo Ministeri al dipendente che si assenti per malattia fino a
quattordici giorni non compete nessun compenso accessorio.
Questa norma forse era originariamente
stata pensata al fine di scoraggiare le eccessive morbilità
brevi che secondo taluni si sarebbero riscontrate in particolar modo
nel giorno antecedente o successivo la domenica e festivi, poi è
rimasta immutata nel corso degli anni.
La norma introdotta dal Ministro
Brunetta, che limita la decurtazione economica accessoria fino a
dieci giorni, atteso che lo stesso art. 71 del D.L.112 sancisce come
norma inderogabile dai contratti collettivi, diventa paradossalmente,
almeno per le malattie fino a 14 giorni, addirittura più
favorevole per i dipendenti Ministeriali.
La circolare in argomento affronta
infine anche la disciplina dei permessi retribuiti, secondo cui
devono essere conteggiate a ore, la cui finalità,
espressamente menzionata nel testo del provvedimento, è quella
di “impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole
e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che
i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il
dipendente dovrebbe recuperare l’orario”.
La norma era abbastanza chiara nel
testo del decreto legge e la cosa che doveva invece chiarire –
ma la circolare non lo ha fatto – riguardava come bisogna
comportarsi nell’ipotesi che il contratto prevede
l’alternatività della fruizione dei permessi a ore o a
giorni ed il dipendente, alla data di entrata in vigore del D.L. 112,
abbia già fruito parte di quelli spettanti a giornate.
Emanata il 17 luglio 2008, dal
Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, la circolare
applicativa dell’articolo 71 del D.L. 112/2008, diretta a
puntualizzare le disposizioni contenute nel citato decreto in tema di
assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
Il provvedimento, che è stato
in questi giorni all’attenzione dell’opinione pubblica
alimentando un vivace dibattito tra i favorevoli ed i contrari, non
si è sottratto alle critiche di taluni operatori del settore e
ad alcune osservazioni che si riportano di seguito.
La prima novità, annunciata ad
ampio spettro dai mass media, è l’introduzione
dell’obbligatorietà della visita fiscale per i
dipendenti pubblici fin dal primo giorno di malattia.
A ben vedere, verificando però
le diverse normative previste dai contratti collettivi questa
annunciata novità non è poi una vera novità, in
quanto la previsione risaltata dalla circolare della disposizione
della visita fiscale anche per un solo giorno è già
contemplata nei vari contratti collettivi del pubblico impiego.
Per esempio, il contratto collettivo
dei Ministeri – che disciplina il lavoro dei dipendenti
pubblici delle Amministrazioni centrali dello Stato, e rappresenta il
contratto “apripista” in ogni rinnovo contrattuale, in
quanto il primo ad essere discusso ed approvato – all’art.
21, comma 10 prescrive “ L'amministrazione dispone il controllo
della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal
primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità
sanitaria locale” (si sottolinea che tale prescrizione è
stata prevista con il primo contratto collettivo 1994-1997, approvato
il 16/5/1995 ed è tutt’ora in vigore).
La circolare in esame chiarisce
inoltre l’aspetto economico su cui incide la malattia, in
particolare che nei primi dieci giorni di assenza per malattia “è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento economico accessorio”.
Ebbene, lo stesso articolo 21 del
contratto collettivo Ministeri del 1994-1997 (si ribadisce, tutt’oggi
in vigore) dispone che “Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente: intera
retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie (pari o) superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai
sensi dell'art. 34 (l’art. 34 comprende la retribuzione
accessoria mensile, comprendente le quote di retribuzione accessoria
aventi carattere di generalità e continuità in base
alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa
in vigore, ed inoltre le residue quote di retribuzione accessoria non
aventi carattere di generalità e continuità, che
concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività
collettiva).
In pratica, secondo il contratto
collettivo Ministeri al dipendente che si assenti per malattia fino a
quattordici giorni non compete nessun compenso accessorio.
Questa norma forse era originariamente
stata pensata al fine di scoraggiare le eccessive morbilità
brevi che secondo taluni si sarebbero riscontrate in particolar modo
nel giorno antecedente o successivo la domenica e festivi, poi è
rimasta immutata nel corso degli anni.
La norma introdotta dal Ministro
Brunetta, che limita la decurtazione economica accessoria fino a
dieci giorni, atteso che lo stesso art. 71 del D.L.112 sancisce come
norma inderogabile dai contratti collettivi, diventa paradossalmente,
almeno per le malattie fino a 14 giorni, addirittura più
favorevole per i dipendenti Ministeriali.
La circolare in argomento affronta
infine anche la disciplina dei permessi retribuiti, secondo cui
devono essere conteggiate a ore, la cui finalità,
espressamente menzionata nel testo del provvedimento, è quella
di “impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole
e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che
i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il
dipendente dovrebbe recuperare l’orario”.
La norma era abbastanza chiara nel
testo del decreto legge e la cosa che doveva invece chiarire –
ma la circolare non lo ha fatto – riguardava come bisogna
comportarsi nell’ipotesi che il contratto prevede
l’alternatività della fruizione dei permessi a ore o a
giorni ed il dipendente, alla data di entrata in vigore del D.L. 112,
abbia già fruito parte di quelli spettanti a giornate.
(Dott. Gesuele Bellini – Responsabile della sezione
pubblico impiego dell'osservatorio)
LaPrevidenza.it, 22/07/2008
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