mercoledì, 14 ottobre 2026

Ai dipendenti pubblici non spetta il compenso aggiuntivo in caso di festività coincidenti con la domenica

Corte Costituzionale sentenza n. 146 del 16 maggio 2008 - Bellini Gesuele

 

Non è illegittima l’esclusione dell’applicabilità ai dipendenti pubblici della disciplina delcompenso aggiuntivo previsto per i lavoratori privati nel caso di festività coincidenti con la domenica.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 16 maggio 2008, n. 146, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevato dal Tribunale di Torino, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che «Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica».
In pratica, in applicazione dell'art. 5 citato, qualora le festività previste dal primo comma del medesimo articolo ricorrano di domenica, oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, gli enti pubblici e gli imprenditori privati devono corrispondere ai salariati retribuiti in misura fissa.
Orbene, secondo il ragionamento del Tribunale rimettente, che ha richiamato a sostegno delle sua ragioni una conforme pronuncia della stessa Corte Costituzionale (sent. n. 89 del 2003), la norma censurata introdurrebbe una inequivocabile disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati retribuiti in maniera fissa, disparità che, a seguito della riforma del pubblico impiego, potrebbe ritenersi legittima solo qualora si fosse in presenza di una effettiva sostanziale non omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che nel caso di specie, non è possibile rinvenire.
La Corte Costituzionale non è stata dello stesso avviso, giudicando non corretta la premessa da cui ha mosso il Tribunale di Torino, ritenendo invece che, malgrado la progressiva assimilazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con quello alle dipendenze dei datori di lavoro privati, sussistono ancora differenze sostanziali che rendono le due situazioni non omogenee.
Invero, ha proseguito la Corte richiamando un indirizzo consolidato(Corte Cost. n. 82 del 2003) la pubblica amministrazione, «conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa».
Nella fattispecie di che trattasi, relativa al compenso per la perdita di un giorno di riposo nel caso in cui la festività civile coincida con la domenica, l’Alto Consesso ha ritenuto che non è possibile effettuare una comparazione tra la categoria dei lavoratori che prestano la loro attività nelle pubbliche amministrazioni e quella dei dipendenti dai datori di lavoro privati, non sussistendo quella omogeneità di situazioni normative che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata.
Infatti, la Corte ha evidenziato che la norma oggetto di censura rientra nel disegno complessivo del legislatore di persegue il contenimento e la razionalizzazione della spesa per il settore del pubblico impiego, eliminando progressivamente tutte le voci extra ordinem e riservando alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico, per cui sono disposti i controlli della Corte dei conti sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed è stabilito il rispetto del vincolo risultante dai contratti collettivi.
Riguardo i contratti collettivi, la Corte Costituzionale, nell’esaminare l’oggetto della questione, ha fatto rilevare che gli stessi hanno fin da subito affrontato la materia delle festività, riconoscendo al dipendente pubblico (nella fattispecie del comparto regioni-autonomie locali) i trattamenti di favore previsti dalla legge n. 937 del 1977 che aveva ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non si applicava al rapporto di lavoro privato.
Pertanto, conclude la Corte, a parte il fatto che in caso di accoglimento della prospettata questione di illegittimità costituzionale, si avrebbe una sovrapposizione di benefici dello stesso genere, va comunque ribadito che le differenze ancora esistenti tra il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il rapporto di lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati rendono ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, l'attribuzione di una singola disposizione, quale quella oggetto di censura, senza tenere conto del quadro complessivo del trattamento economico-normativo dei dipendenti della pubblica amministrazione, quale risulta a seguito dell'applicazione delle procedure di contrattazione collettiva previste dal legislatore.

(Dott. Gesuele Bellini – Responsabile della sezione
pubblico impiego dell'osservatorio) -
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LaPrevidenza.it, 20/05/2008

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