Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2009 n. 294 - Avv. Daniela Carbone
Con sentenza n. 294 del 13.11.2009 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) nella parte in cui non consente, allorchè sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perchè giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto.
La questione di legittimità era stata sollevata dal TAR del Lazio (cn ordinanza n. 111 del 2009) per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto che la questione fosse fondata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., poichè non può ragionevolmente giustificarsi il vigente divieto assoluto di riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute del richiedente e le esigenze di organico.
In ogni caso, l'amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione, dovrà comunque procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, restando comunque titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della domanda medesima.
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 15/12/2009
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