Inps, Circolare 21 dicembre 2004 n° 167
A decorrere dall’1.1.2001 non trova più applicazione il contributo di solidarietà previsto a carico dei lavoratori ai sensi dell’art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/95.Sulle quote delle erogazioni previste dai contratti collettivi di 2° livello, esonerate dal versamento del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. n. 67/97, è comunque dovuto il contributo di solidarietà di cui all’art. 6, co. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/97, qualora le stesse vengano dstinate alla previdenza complementare.
LaPrevidenza.it, 04/01/2005
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