venerdė, 16 ottobre 2026

La riconoscibilità della malattia professionale da costrittvità organizzativa e la recente sentenza 1576 del 2009 del Consiglio di Stato

Articolo della D.ssa Silvana Toriello

 

 

Secondo il Testo Unico che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono malattie professionali quelle contratte nell’esercizio e a causa del lavoro e più nello specifico delle lavorazioni cd. tabellate, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all’art. 1 e cioè siano ricomprese tra le attività protette.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.179 del 18 febbraio 1988 ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente elencate nelle tabelle.

In base a tale sentenza è stato introdotto di fatto il sistema misto per effetto del quale sono tutelate sia le malattie cd tabellate che quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare l’origine lavorativa.

Per le prime opera la cosiddetta presunzione legale di origine cioè si presume iuris et de iure che siano state proprio quelle lavorazioni a provocare la malattia denunciata dal lavoratore. Per le altre invece la dimostrazione del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore.

Dr.ssa Silvana Toriello

 

Materiale riservato

Documento integrale

Allegato: mp_da_costrittivitā_dssa_Toriello.pdf
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LaPrevidenza.it, 22/07/2009

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