Tribunale di Ascoli Piceno - Sentenza del 31.12.2009 - Avv. Daniela Carbone
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con recente sentenza del 31.12.2009, ha riconosciuto il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione ad una pensionata, separata di fatto (non legalmente) dal coniuge da oltre 43 anni (di cui aveva perso "ogni traccia" in quanto residenti in città diverse), statuendo che, ai fini della determinazione del limite reddituale per il diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione, debba essere escluso il reddito del coniuge separato di fatto e comprovato da certificazione anagrafica. La sentenza rileva in quanto, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, è stata in grado di superare la formulazione letterale della norma, rendendola più "vicina" alla ratio della norma stessa sul trattaminimo minimo della pensione, ed attribuendo maggiore importanza e protezione a situazioni di fatto che risultino essere meritevoli di tutela secondo lo stato attuale della sensibilità socio-culturale. D'altronde, una contraria interpretazione avrebbe solo penalizzato il soggetto più debole, titolare di un modestissimo reddito personale, determinando un risultato opposto a quello inequivocabilmente voluto dal legislatore.
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 24/02/2010
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