martedì, 13 ottobre 2026

Professore messo a riposo per raggiunti limiti di servizio: non è mobbing

Cassazione civile sez. lav.,  13 settembre 2012,  n. 15346

 

Con ricorso del 25.1.2006 il Prof. A.G., già in servizio come dirigente scolastico presso l'Istituto liceale Alberini di Nola, premesso di essere cessato dal servizio il 1.9.2003 a seguito di determina del 24.2.2003 per scadenza della proroga D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 16, pur avendo stipulato un contratto di durata triennale con scadenza 31.8.2005, esponeva di aver proposto ricorso giudiziario ex art. 409 c.p.c., tendente ad ottenere il trattenimento in servizio fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva e di aver conseguito in grado di appello il riconoscimento del diritto alla permanenza in servizio fruendo del doppio cumulo dei benefici di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 cit. e al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 409, comma 2, e, quindi, a completamento dell'incarico dirigenziale di cui al contratto del 9.7.2002.

Evidenziava come, in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 5.5.2005, era stato reintegrato con effetto immediato ed assegnato tuttavia in data 16.5.2005 (senza essere stato retribuito per il mese di aprile 2005) presso la Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania e non presso l'Istituto di appartenenza e successivamente, per il solo anno 2005- 2006, alla sede (OMISSIS) sino al 31.8.2006, data in cui era stato estromesso dal servizio per raggiunti limiti d'età dal 1.9.2006 con soli 37 anni di anzianità contributiva.

Il Prof. A. precisava che detta assegnazione in posto diverso da quello di titolarità era non conforme alla propria professionalità ed in spregio dell'ordine di reintegra, che tale illegittima adibizione si era risolta in un demansionamento e in una lesione del suo status professionale e morale ed aveva recato grave nocumento alle sue condizioni di salute. Inoltre, in virtù delle due proroghe prima precisate, aveva diritto al mantenimento in servizio sino al raggiungimento del massimo di anzianità pensionistica. Chiedeva al Tribunale di Nola il riconoscimento di quest'ultimo diritto con stipula di un contratto biennale con scadenza 1.10.2007 e la condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.9.2003 al 15.5.2005, il "risarcimento dei danni alla salute, ovvero da mobbing, alla dignità ed all'onore" e la restituzione della somma di euro 1.090,50 per illegittima trattenuta stipendiale. Il MIUR contestava la fondatezza del ricorso...

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LaPrevidenza.it, 01/10/2012

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