mercoledì, 14 ottobre 2026

Pensione reversibile Inpdap e ricalcolo della quota spettante 

Corte dei Conti, I^ sezione giurisdizionale centrale, Sentenza 31.7.2008 n. 355

 

 

Gli odierni appellati sono tutti titolari di pensione di riversibilità, quali coniugi superstiti di pensionati deceduti successivamente al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335/1995). I rispettivi trattamenti di reversibilità erano stati inizialmente calcolati nella percentuale del 60% della pensione diretta dei defunti coniugi.

 

Successivamente, in accoglimento di appositi ricorsi in sede giurisdizionale, la Sezione giurisdizionale della Toscana di questa Corte dei Conti emetteva sentenza n. 201/2006, con la quale, pronunziandosi collettivamente sulle diverse istanze, dichiarava il diritto dei pensionati alla indennità integrativa speciale in misura intera, in aggiunta al trattamento di riversibilità in godimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994. Nella specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto infatti che, in ipotesi di decesso del titolare di una pensione diretta, liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso calcolato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa.

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LaPrevidenza.it, 18/08/2008

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