Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale di appello, Sentenza 7 luglio 2004 n° 257
Secondo quanto disposto dalle norme in materia di giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti (legge 19/94) vi è piena separazione di compiti tra il giudice di primo grado e quello di appello. Quest’ultimo può annullare il giudizio secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 383 e dal primo comma dell’art. 384 c.p.c. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 27/07/2004
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