Corte dei conti, sezione giurisdizionale Toscana, Sentenza 27.2.2009 n. 166
Art. 93. Trattamento speciale.
Con l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (entrata in vigore il 17 agosto 1995), è stato stabilito che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime e che, in caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell’assegno complementare previsto dall’art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all’articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell’invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l’invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488.
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 (concerne “Costituzione di un Corpo di polizia femminile”, ndr), deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall’intero importo dell’indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.
La Corte costituzionale, con la sentenza 3 luglio 1987, n. 266, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell’art. 93, sesto comma, del TU di cui al DPR n. 1092/1973, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall’art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
LaPrevidenza.it, 15/03/2009
3497880035
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