Ispettore di Polizia e sottufficiale dei carabinieri hanno diritto al medesimo trattamento economico
Corte dei Conti, sez. I^ appello, Sentenza 24.1.2008 n. 52
Con sentenza n. 602/06/M la Sezione competente interpellata respingeva il ricorso nella considerazione che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale doveva considerarsi “errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri,…………….. ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, ma cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1992, non spetta la riliquidazione del trattamento pensionistico qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi”.
Avverso la citata sentenza l'interessato ha proposto l'appello all'esame per i motivi appresso indicati.
La Corte costituzionale, a distanza di dieci anni dalla promulgazione della legge 121/1981, con sentenza n. 277 del 12.6.1991, ha dichiarato illegittimo l'art. 43 co. 17 della norma, e l'allegata sua tabella C, che non contemplava la qualifica di Ispettore e le corrispondenze in 1^ grado per l'Arma dei Carabinieri.
Per effetto dell'annullamento, espunta dall'ordinamento legislativo la suddetta tabella, il legislatore ha dovuto colmare la lacuna formatosi nella legge n. 121/1981, con la nuova formulazione di una tabella che comprendesse anche la qualifica dimenticata.
Vi ha quindi provveduto con il D.L. n. 5/1992, convertito con legge n. 216/1992, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti:
-dal 1.1.1992 per tutti i sottufficiali che non avevano proposto giudizi dinanzi alla magistratura;
-dalla data di pubblicazione delle sentenze, per coloro che avevano già avuto una statuizione favorevole dal giudice amministrativo.
La suddetta norma è stata, altresì, applicata dall'Amministrazione anche ai sottufficiali che, non promotori di alcun giudizio, erano in servizio al 20.6.1986, cioè nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione della sentenza n. 277/1991, della Consulta.
Per coloro, come l'appellante, che erano in servizio all'entrata in vigore della legge n. 121/1981, ma non più al 20.6.1986, l'Amministrazione, invece, non ha inteso provvedere alla equiparazione, costringendoli a ricorrere dinanzi alla Corte dei conti.
Rileva ancora l'appellante che il primo giudice ha sostanzialmente statuito che il sig. Santagada, ancorché posto in congedo anteriormente alla data di pubblicazione della legge n. 216/1992, nonché entro il termine in essa indicato del 1.1.1992, non avendo avuto alcuna statuizione favorevole degli organi giurisdizionali, né avendo dimostrato di aver usufruito di arretrati retributivi, non aveva diritto alla equiparazione richiesta poiché il beneficio, al dì del pensionamento, non era entrato a far parte della base stipendiale. Parte appellante insiste al riguardo nel considerare che la sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 aveva dichiarato, come già detto, l'incostituzionalità dell'art. 43 co. 17 della legge n. 121/1981, della allegata tabella C della stessa legge, come risulta dall'art. 9 della legge n. 569/1982 nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includeva il ruolo degli Ispettori di Polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma.
Detta sentenza non sarebbe di tipo additivo, ma avrebbe semplicemente cancellato dall'ordinamento un articolo di legge. E tale effetto non potrebbe essere contestato né essere oggetto di diversa interpretazione.
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LaPrevidenza.it, 11/02/2008