Inps, Circolare 26.6.2012 n. 89
L’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutivo del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ai commi 2 e 5 stabilisce che l’intervento del Fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto.
Di recente la Corte di Cassazione[1] ha chiarito che per “aventi diritto” devono intendersi non soltanto gli eredi del prestatore di lavoro indicati dal comma 1 dell’art. 2122 c.c.[2], ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore.
Di conseguenza si rende ora necessario modificare le istruzioni impartite in proposito con la circolare n. 74 del 15 luglio 2008, comprendendo nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.E’ noto che i prestiti personali con cessione del quinto della retribuzione sono generalmente garantiti dalla cessione del TFR. Detta cessione è efficace dal momento in cui viene notificata al datore di lavoro (debitore ceduto) o da quando egli ne sia venuto comunque a conoscenza[3].
Si tratta, in particolare, di contratti di cessione in cui il lavoratore garantisce la bontà del credito ceduto (art. 1267 c.c. c.d. cessione pro solvendo). Pertanto, ove si verifichi l’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore resta obbligato nei confronti del cessionario[4].
Di conseguenza, a modifica di quanto precedentemente indicato al paragrafo 2.1 della circolare n.74/2008, potranno trovare accoglimento le domande avanzate da società finanziarie cessionarie del TFR, o da altri soggetti che, avendo acquistato da queste ultime il predetto credito per TFR con rivalsa nei confronti del lavoratore, siano subentrate alle originarie società finanziare.
LaPrevidenza.it, 04/07/2012
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