Corte dei Conti Toscana, Sentenza 14.12.2009 n. 644
Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il 22 aprile 2009 la parte ricorrente ha proposto impugnativa volta all’annullamento dell’epigrafato provvedimento,previa la sospensione dello stesso. Il ricorrente, ufficiale (capitano) dell’Aeronautica militare cessava dal servizio in data 31 dicembre 1992 con diritto a pensione. Il Ministero della Difesa in data 22 febbraio 2002 emetteva il decreto (n. 78/A) con cui veniva allo stesso concesso il trattamento pensionistico privilegiato di VI ctg. Tab. A a decorrere dal 31 dicembre 1992 nella misura di € 14.810,21 e, per fine ausiliaria, elevata a € 19.673,98. Successivamente in data 9 marzo 2006 il Ministero della Difesa emetteva un nuovo decreto (n. 152/A/PO) sostituendo il precedente (n. 78/2002), e con il quale si assegnava il trattamento pensionistico privilegiato di VI ctg. Tab. A a decorrere dal 31 dicembre 1992 nella misura a.l. di € 13.277,68 e,per fine ausiliaria,riliquidando lo stesso in € 18.394,86. In esecuzione dei menzionati provvedimenti l’I.N.P.D.A.P. di Pisa effettuava il conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva accertando un indebito pari a € 25.623,20 per il periodo 31 dicembre 1992 – 31 marzo 2009. L’accertato indebito,deduceva la parte ricorrente,determinava una diminuzione della pensione pari a € 150,00 mensili (lorde) con una ritenuta mensile pari a € 441,78. Il sig. F. eccepiva l’illegittimità del provvedimento e la violazione e falsa applicazione degli artt. 204, 205 e 206 del d.p.R. n. 1092/1973, sussistendo la buona fede del ricorrente visto l’errore commesso dall’Amministrazione,la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241,nonché un eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto il profilo della indeterminatezza del provvedimento di recupero stesso.
LaPrevidenza.it, 01/01/2010
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