Corte dei Conti Calabria, Sentenza 5 maggio 2005 n° 576
… Parimenti è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 206 del T.U. 29.12.1973 n. 1092 che sancisce l'irripetibilità dell' indebito scaturito dalla modifica del provvedimento definitivo di pensione , mentre nel caso di specie il conguaglio è derivato dalla modifica della pensione provvisoria operata con il provvedimento definitivo, che come è noto non è soggetta alle rigide preclusioni di cui agli art. 20, 204 e 205 del citato T.U. ma è possibile senza limiti con conseguente obbligo a carico degli istituti previdenziali di disporre il recupero delle somme indebitamente percepite sul trattamento provvisorio ai sensi dell'art. 162 della legge n. 1092/73. La peculiarietà della presente fattispecie deriva dal fatto che l'Amministrazione previdenziale ha partecipato il recupero ad oltre un anno di distanza dall'emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione definitiva con cui era stato modificato l'importo della provvisoria, laddove in un primo momento aveva addirittura comunicato che tutto restava invariato ; risulta pertanto violato il disposto di cui all'art. 9 della legge n. 428/85 secondo il quale per quanto riguarda i pagamenti di spese fisse , quali sono indubbiamente quelli relativi ai trattamenti pensionistici, la revisione deve avvenire entro il termine annuale , salvo il caso di dolo del percipiente , che è pacificamente escluso nel caso di specie .
LaPrevidenza.it, 08/07/2005
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Avvocato
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