Cassazione, Sentenza 25.2.2010 n. 4608
Con sentenza del 12 dicembre 2003 il Tribunale di Oristano respingeva la domanda di A.D., intesa ad ottenere la condanna dell'INPS a corrisponderle la pensione di reversibilità, quale coniuge divorziato del defunto D.V., rilevando che la prestazione presupponeva, ai sensi della L. n. 74 del 1987, art. 13, comma 2, la titolarità dell'assegno di mantenimento, che invece difettava nella specie. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Cagliari, che, con sentenza del 12 giugno 2006, accoglieva la domanda attorea ritenendo, invece, che non occorresse la predetta titolarità formale dell'assegno, essendo sufficiente per l'ottenimento della prestazione di reversibilità, oltre al possesso dei requisiti contributivi, la sussistenza di un effettivo stato di disagio economico, che nel caso della A. era rimasto accertato.
Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. L'intimata non si è costituita....
LaPrevidenza.it, 18/03/2010
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